Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI
CAPO VIII
Di alcune servitu’ in materia di acque
Sezione I
Della servitu’ di presa o di derivazione di acqua
Articolo 1080
Presa d’acqua continua.
Il diritto alla presa d’acqua continua si puo’ esercitare in ogni istante.
Articolo 1081
Modulo d’acqua.
Nelle servitu’ in cui e’ convenuta ed espressa una costante quantita’ di acqua, la quantita’ deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo e’ l’unita’ di misura dell’acqua corrente.
Esso e’ un corpo d’acqua che scorre nella costante quantita’ di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Articolo 1082
Forma della bocca e dell’edificio derivatore.
Quando, per la derivazione di una data e costante quantita’ di acqua corrente, e’ stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non e’ stata determinata, ma la bocca e l’edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e’ neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma e’ determinata dall’autorita’ giudiziaria.
Articolo 1083
Determinazione della quantita’ d’acqua.
Quando la quantita’ d’acqua non e’ stata determinata, ma la derivazione e’ stata fatta per un dato scopo, s’intende concessa la quantita’ necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo’ in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso.
Se pero’ e’ stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e’ posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e’ ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall’articolo precedente.
Articolo 1084
Norme regolatrici della servitu’.
Per l’esercizio della servitu’ di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non e’ possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Articolo 1085
Tempo d’esercizio della servitu’.
Il diritto alla presa d’acqua si esercita, per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.
La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L’uso delle acque nei giorni festivi e’ regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si e’ incominciato a possedere.
Articolo 1086
Distribuzione per ruota.
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Articolo 1087
Acque sorgenti o sfuggite.
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Articolo 1088
Variazione del turno tra gli utenti.
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purche’ tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Articolo 1089
Acqua impiegata come forza motrice.
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non puo’, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Articolo 1090
Manutenzione del canale.
Nella servitu’ di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo’ domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
Articolo 1091
Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua.
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale e’ tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche’ la derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate.
Articolo 1092
Deficienza dell’acqua.
La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu’ recente, e tra utenti in parita’ di condizione dall’ultimo utente.
Tuttavia l’autorita’ giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo’ modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita’ di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l’acqua e’ destinata.
Il concedente dell’acqua e’ tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell’acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita’ in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall’autorita’ giudiziaria.
Articolo 1093
Riduzione della servitu’.
Se la servitu’ da’ diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta’ del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo’ chiedere una riduzione della servitu’, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e’ dovuta una congrua indennita’ al proprietario del fondo dominante.
Sezione II
Della servitu’ degli scoli e degli avanzi di acqua
Articolo 1094
Servitu’ attiva degli scoli.
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitu’ a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.
Articolo 1095
Usucapione della servitu’ attiva degli scoli.
Nella servitu’ attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente e’ aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purche’ non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l’esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo e’ aperto.
Articolo 1096
Diritti del proprietario del fondo servente.
La servitu’ degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.
Articolo 1097
Diritto agli avanzi d’acqua.
Quando l’acqua e’ concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio’ che ne sopravanza, tale uso non puo’ variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e’ dovuta.
Articolo 1098
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua.
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non puo’ deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita’ di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita’ a favore del fondo dominante.
Articolo 1099
Sostituzione di acqua viva.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitu’ degli scoli o degli avanzi d’acqua puo’ sempre liberarsi da tale servitu’ mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo d’acqua viva, la cui quantita’ e’ determinata dall’autorita’ giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.